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Rinnovo dell'iscrizione

 

Sia tra i possessori di armi che tra i neofiti che tra gli aspiranti armigeri vi sono delle domande ricorrenti a cui spesso ci si sente dare risposte ambigue o contraddittorie. Di seguito troverete le risposte con tutti i riferimenti normativi del caso.

 

In alcuni casi in cui la normativa è poco chiara o ha subito interpretazioni difformi, le risposte possono suggerire la condotta più prudente al fine di evitare contestazioni.

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Acquisto di armi

  • Come si acquista un'arma da fuoco?

  • Posso acquistare un'arma da un privato?

  • Posso acquistare un'arma su internet?

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Licenze di porto d'armi

  • Come si ottiene il porto d'armi?

  • Chi può richiedere il porto d'armi per difesa personale?

  • Col porto d'armi sportivo posso girare armato?

  • Che differenza c'è tra porto e trasporto?

  • Col porto di fucile posso acquistare e fare sport con pistole?

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Detenzione e denuncia di armi e munizioni

  • Quali tipologie di armi e munizioni si possono detenere?

  • Come si presenta la denuncia di armi e/o munizioni?

  • Se mi trasferisco o se trasferisco le armi devo fare nuovamente la denuncia?

  • Devo denunciare i caricatori?

  • Quante armi e munizioni si possono detenere?

  • Come devo detenere le mie armi?

  • Devo denunciare le munizioni che sparo?

  • Posso detenere le mie armi in posto diverso dalla mia residenza/domicilio?

 

Armi bianche e strumenti da taglio

  • I coltelli e i pugnali sono armi?

  • Posso portare un coltello per difesa personale?

  • Posso portare un manganello o uno storditore elettrico per difesa personale?


Varie ed eventuali

  • Posso sparare al poligono senza avere un porto d'armi?

  • Posso detenere armi senza avere un porto d'armi?

  • Cosa devo fare se trovo o eredito un'arma?

  • Posso vendere un'arma ad un privato?

  • Posso prestare le mie armi ad un amico o a un parente?

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Acquisto di armi

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Come si acquista un'arma da fuoco?

L'acquisto di armi da fuoco (così come ogni altra arma propria detenibile dai cittadini) è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Le armi possono quindi essere acquistate da titolari di licenza di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto di armi e/o munizioni rilasciato dal Questore.

Art. 35 T.U.L.P.S.

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Posso acquistare un'arma da un privato?

Il titolare di porto d'armi o nulla osta del Questore può acquistare armi e munizioni da privati. E' consigliabile redigere una scrittura privata di cessione (vedi il modello consigliato) in doppio originale con i dati di cedente e cessionario, da allegare alla denuncia di cessione, e conservare una copia della denuncia di detenzione del cedente al fine di garantire la tracciabilità e poter dimostrare la legittimità delle operazioni.

I titolari di licenza di collezione per armi antiche possono acquistare armi da sparo antiche ed armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 anche se sprovvisti di porto d'armi o nulla osta del Questore.

Artt. 31 e 35 T.U.L.P.S.

Art. 58 Reg. T.U.L.P.S.

Art. 11 D.M. 14 aprile 1982

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Posso acquistare un'arma su internet?

Da settembre 2018 non è più consentito acquistare armi per corrispondenza (in precedenza occorreva un n.o. del Prefetto), attualmente l'acquisto di armi  se non avviene di persona deve essere "mediato" da un armaiolo autorizzato che provvederà a consegnare l'arma all'acquirente, verificandone l'identità e il titolo autorizzativo. 

Quanto sopra non è richiesto nel caso di armi acquistate all'estero con licenza di importazione o accordo preventivo, anche se spedite direttamente all'acquirente.

Art. 17 L. 18 aprile 1975, n. 110

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Licenze di porto d'armi


Come si ottiene il porto d'armi?

La licenza di porto d'armi deve essere richiesta al Prefetto o al Questore di residenza o domicilio, anche tramite gli sportelli periferici (commissariati di P.S. o stazioni CC). Nello specifico il Prefetto rilascia il porto di pistola mentre il Questore rilascia il porto di fucile, che sia per uso di caccia, per l'esercizio del tiro a volo (anche detto "sportivo") o per difesa personale.
La richiesta è in bollo (16 euro) e deve essere accompagnata da fototessera, certificato di idoneità al maneggio delle armi (non richiesto per coloro che sono stati congedati dalle FFAA da meno di dieci anni), certificazione medica rilasciata dalla ASL o da un ufficiale medico e ricevuta di versamento del costo del libretto. A seconda della specifica licenza possono essere richiesti ulteriori documenti o versamenti.

Art. 42 T.U.L.P.S.
Art. 8 L. 18 aprile 1975, n. 110

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Chi può richiedere il porto d'armi per difesa personale?

Il porto d'armi per difesa personale può essere richiesto esclusivamente da chi, per la propria condizione personale (ad es. professione, esposizione mediatica o politica) possa dimostrare di avere bisogno di girare armato. Negli ultimi anni i criteri per il rilascio del porto d'armi per difesa personale sono diventati molto restrittivi, motivo per cui attualmente ve ne sono meno di 18mila in corso di validità.

Una specifica licenza di porto d'armi per difesa personale viene rilasciata alle guardie particolari giurate (GPG).

Artt. 42 e 138 T.U.L.P.S.

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Col porto d'armi sportivo posso girare armato?

La licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo non consente il porto delle armi, ma esclusivamente il loro trasporto senza limiti di luogo o orario. Solo le licenze per difesa personale o per uso venatorio consentono di portare l'arma oggetto di licenza.

Art. 42 T.U.L.P.S.

L. 18 giugno 1969, n. 323

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Che differenza c'è tra porto e trasporto?

Il porto consiste nell'avere la disponibilità immediata dell'arma, mentre il trasporto consiste nel mero trasferimento dell'arma e delle munizioni come oggetti inerti (ad es. in un contenitore chiuso, scarica e con munizioni imballate a parte).

NOTA: si considera porto anche quello dell'arma scarica, in quanto può comunque essere usata per minacciare o intimidire. Inoltre sarebbe troppo facile liberarsi delle munizioni e sostenere che l'arma era solo trasportata.

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Col porto di fucile posso acquistare e fare sport con pistole?

Tutte le licenze di porto d'armi consentono l'acquisto ed il trasporto di tutte le tipologie di armi proprie detenibili dai privati, incluse le armi comuni da sparo (sia lunghe che corte) e le armi antiche. Nei poligoni e sui campi di tiro, purché non siano aperti al pubblico, chiunque può portare armi di ogni tipologia anche senza specifica licenza, per cui il titolare di porto di fucile può tranquillamente usare armi corte.

Art. 35 T.U.L.P.S.

Artt. 4 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895

L. 18 giugno 1969, n. 323

Circ. Min. Int. 14 febbraio 1998

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Detenzione e denuncia di armi e munizioni


Quali tipologie di armi e munizioni si possono detenere?

I privati possono detenere tutte le armi proprie e le munizioni ad esclusione di quelle da guerra. Tra quelle consentite vi sono le armi comuni da sparo, le armi antiche e le armi bianche. Le munizioni consentite sono invece quelle per armi comuni e/o antiche, in particolare quelle per fucili e spingarde a canna liscia (anche se non utilizzabili a caccia) e quelle per fucile a canna rigata di calibro non superiore a 12,7mm, purché non assemblate con palle perforanti, incendiarie, traccianti, incendiarie o ad espansione.

Artt. 2 e 10 L. 18 aprile 1975, n. 110

Artt. 1 e 2 L. 9 luglio 1990, n. 185

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Come si presenta la denuncia di armi e/o munizioni?

Le armi, le munizioni e le sostanze esplodenti per le quali è previsto vanno denunciati alla Questura, anche tramite gli sportelli periferici. La denuncia è esente da bollo e deve indicare le generalità del detentore ed il luogo in cui le armi sono detenute, con indicazione precisa delle caratteristiche delle armi (produttore, modello, calibro, matricola...). Si presenta in doppia copia, di cui una deve essere rilasciata immediatamente per ricevuta dall'ufficio a cui viene presentata.

Nella denuncia di armi devono essere ri-elencate tutte le armi già detenute dal denunciante, anche se detenute in luoghi diversi.

La denuncia delle armi può essere inviata anche via PEC alla Questura, al Commissariato o al Comando dei Carabinieri competente per territorio.

NOTA: è illegittimo e vessatorio rifiutarsi di accettare denunce redatte dal denunciante per imporre di presentare denuncia solo se compilata dall'ufficio che la deve ricevere, o imporre di riconsegnare le vecchie denunce per rilasciarne in seguito una "aggiornata". Entrambe queste  consuetudini illegali possono essere molto rischiose per il denunciante in caso di errori commessi dall'ufficio che compila o sostituisce la denuncia, in quanto la responsabilità di quanto scritto è sempre ed esclusivamente del denunciante.

Art. 38 T.U.L.P.S.

Artt. 15 e 58 Reg. T.U.L.P.S.

 

 

Se mi trasferisco o se trasferisco le armi devo fare nuovamente la denuncia?

Le armi e le munizioni devono essere sempre denunciate presso la Questura competente per il territorio in cui sono detenute, quindi ogni volta che le armi vengono detenute in luoghi diversi da quelli in cui sono denunciate occorre presentare una nuova denuncia. Comunicare il trasferimento della residenza non implica che anche le armi siano state trasferite.

Se la detenzione delle armi e/o delle munizioni in un luogo diverso non supera le 72 ore non è necessario denunciarne lo spostamento

Art. 38 T.U.L.P.S.

 


Devo denunciare i caricatori?

I caricatori per armi comuni da sparo devono essere denunciati solo se di capacità superiore a 10 colpi (per arma lunga) o a 20 colpi (per arma corta).

NOTA: Le lastrine di caricamento, che non sono propriamente caricatori, ed i serbatoi fissi non si considerano da denunciare.

Art. 38 T.U.L.P.S.

Art. 697 C.P.

Art. 2 L. 18 aprile 1975, n. 110

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Quante armi e munizioni si possono detenere?

Ogni cittadino può detenere complessivamente: tre armi comuni da sparo, dodici armi comuni da sparo riconosciute "sportive", illimitate armi comuni da sparo da caccia e otto armi antiche. Non vi è limite per le altre armi proprie.
Possono tenersi in deposito senza licenza fino a 200 munizioni cariche per armi corte e 1500 munizioni cariche per fucile da caccia o 5kg di polveri di I categoria. Non vi è limite per le componenti di munizioni diverse dalle polveri, compresi gli inneschi ed i bossoli innescati.

Le munizioni spezzate per fucile da caccia possono essere detenute senza denuncia nel limite di 1000 da chi già detenga legalmente armi, ma sono comunque conteggiate tra le 1500 munizioni per fucile da caccia.

La polvere contenuta nelle munizioni per fucile e le polveri di I categoria non possono superare complessivamente i 5kg.
NOTA: stando alla lettera della legge non si capisce se per le munizioni per fucile non da caccia (ad es. cal. 8 e 10 oppure cal. .22 Long Rifle o 5,45mmx39) occorra la licenza di deposito rilasciata dal Prefetto; per convenzione si accomunano alle munizioni per armi corte, ma è prassi senza dubbio errata.

Art. 50 T.U.L.P.S.

Art. 97 Reg. T.U.L.P.S.

Artt. 10 e 26 L. 18 aprile 1975, n. 110

 

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Devo denunciare le munizioni che sparo?

Poiché non si denuncia l'acquisto ma la detenzione, la denuncia delle munizioni è obbligatoria solo per quelle effettivamente detenute al momento in cui la denuncia viene presentata. Per questo motivo le munizioni acquistate (o caricate) e sparate entro 72 ore non sono soggette all'obbligo di denuncia. In ogni caso rimangono validi i limiti al deposito senza licenza ed al trasporto di munizioni.

Allo stesso modo non vi è l'obbligo di denunciare il consumo delle munizioni già denunciate e successivamente consumate.

NOTA: denunciare la detenzione di munizioni già consumate al momento della denuncia (quindi non più detenute) può essere considerato un illecito amministrativo e penale.

Art. 38 T.U.L.P.S.

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Come devo detenere le mie armi e munizioni?

La legge non impone misure di sicurezza precise, si richiama genericamente alla diligente custodia. I Questori possono imporre misure di sicurezza particolari ai collezionisti (armadi blindati, allarmi, protezioni passive).

La giurisprudenza costante ha chiarito che il detentore non collezionista non ha l'obbligo di armadio blindato o cassaforte né altri particolari, purché sia prevenuto in generale il furto o l'impossessamento da parte di minori, incapaci, imperiti e tossicodipendenti.

Artt. 20 e 20-bis L. 18 aprile 1975, n. 110

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Posso detenere le mie armi in posti diversi dalla mia residenza/domicilio?

Le armi e le munizioni possono essere detenute ovunque, purché siano denunciate all'Autorità di PS e il luogo in cui sono detenute offra adeguate garanzie di sicurezza contro il furto e contro l'impossessamento di minori, incapaci, imperiti e tossicodipendenti.

Art. 38 T.U.L.P.S.

Artt. 20 e 20-bis L. 18 aprile 1975, n. 110

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Armi bianche e strumenti da taglio

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I coltelli e i pugnali sono armi?

I coltelli ed i pugnali sono oggetti distinti trattati diversamente dalla legge. I coltelli infatti, caratterizzati da un solo filo, sono assimilati agli strumenti (come le roncole, le asce, i falcetti) e possono essere portati solo con giustificato motivo; i pugnali al contrario, essendo caratterizzati dal due fili, sono considerati armi proprie e, non esistendo una specifica licenza di porto, non ne è mai consentito il porto. Da ciò consegue che, mentre i coltelli e gli strumenti non sono da denunciarsi e possono essere acquistati liberamente, i pugnali si possono acquistare solo con licenza e vanno denunciati come le altre armi proprie non da sparo (spade, baionette, mazze ferrate, manganelli et cetera...)

NOTA: a differenza delle armi comuni da sparo, per cui il porto è vietato solo in luogo pubblico o aperto al pubblico, il porto delle altre armi proprie è vietato più genericamente al di fuori dell'abitazione e delle sue appartenenze.

art. 30 T.U.L.P.S.

art. 699 C.P.

artt. 45 e 80 Reg. T.U.L.P.S.

art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110

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Posso portare un coltello per difesa personale?

Pur non essendo esplicitamente scritto nella legge, la difesa personale non è mai considerata un motivo valido al fine di giustificare il porto di coltelli. Ciò è comprensibile, poiché nei (rarissimi) casi in cui la necessità di difendersi viene ritenuta sussistente lo Stato consente direttamente il porto della pistola.

 

 

Posso portare un manganello o uno storditore elettrico per difesa personale?

I manganelli e gli storditori elettrici sono considerati in tutto e per tutto armi proprie, come anche i tirapugni (o noccoliere) ed i coltelli a scatto, essendo destinati primariamente all'offesa della persona. Di conseguenza anch'essi vanno acquistati con titolo autorizzativo, devono essere denunciati e non possono mai essere portati fuori dall'abitazione.

art. 30 T.U.L.P.S.

art. 699 C.P.

artt. 45 e 80 Reg. T.U.L.P.S.

art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110

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Varie ed eventuali

 

Posso sparare al poligono senza avere un porto d'armi?

Nei poligoni del TSN o privati (che non si possano considerare luoghi aperti al pubblico!) chiunque può portare armi o sparare, per cui anche chi non è titolare di porto d'armi può usare armi ricevute in prestito da altri tiratori (che se ne assumono la responsabilità) o in locazione dalla struttura stessa.
NOTA: per questioni di sicurezza ed assicurative alcuni poligoni non permettono di sparare a chi non sia titolare di porto d'armi o non abbia almeno conseguito il certificato di idoneità al maneggio delle armi, per cui è buona norma informarsi sempre dal proprietario/gestore della struttura.

Art. 703 C.P.

Artt. 4 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895

Art. 20-bis L. 18 aprile 1975, n. 110

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Posso detenere armi senza avere un porto d'armi?

La detenzione di armi non è legata alla titolarità di una licenza di porto, la quale autorizza solo a portare e trasportare armi (e ad acquistarle), e la detenzione di armi non è soggetta ad autorizzazione. Per questo motivo chiunque ha acquistato legittimamente armi può detenerle senza necessità di richiede ulteriori autorizzazioni, anche quando la licenza di porto d'armi sia scaduta.

Al contrario il Prefetto può, quando lo ritenga necessario per la Pubblica Sicurezza, emettere un decreto di divieto alla detenzione di armi e munizioni a carico di specifici individui.

I detentori di armi che non sono titolari di licenza di porto d'armi devono però presentare ogni cinque anni un certificato medico rilasciato dalla ASL o da un ufficiale medico, in caso contrario l'Autorità di PS può emettere una diffida e, dopo 60 giorni, avviare un procedimento volto all'emissione di un decreto di divieto di detenzione di armi e munizioni.

Art. 39 T.U.L.P.S.

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Cosa devo fare se trovo o eredito un'arma?

Chiunque rinviene armi deve fare immediatamente denuncia di rinvenimento all'Autorità di P.S. e, se non si individuano i legittimi proprietari o comunque non risultino oggetto di reati commessi con esse, può richiedere di diventarne proprietario. Nel caso in cui il soggetto non sia titolare di licenza di porto d'armi deve richiedere un nulla osta al Questore.

Lo stesso vale per le armi appartenute a persone decedute. Nel caso in cui nessuno degli eredi sia titolare di licenza di porto le armi possono inoltre essere cedute (definitivamente o solo in custodia) ad un terzo titolato.

NOTA: le questioni civilistiche inerenti la successione non sono di competenza dell'Autorità di P.S., la quale deve esclusivamente assicurarsi che ad ogni arma corrisponda un soggetto responsabile per la sua custodia. Richieste di dichiarazioni di tutti gli eredi, o analoghe, sono del tutto illegittime.

Art. 20 L. 18 aprile 1975, n. 110

 


Posso vendere un'arma ad un privato?

La vendita, in senso proprio, di armi e munizioni è riservata agli operatori commerciali con licenza art. 31. I privati possono invece cedere le proprie armi a soggetti autorizzati.

La cessione deve essere comunicata all'Autorità di P.S. con le stesse modalità della denuncia di detenzione.

E' consigliabile redigere una scrittura privata di cessione (vedi il modello consigliato) in doppio originale con i dati di cedente e cessionario, da allegare alla denuncia di cessione, e conservare una copia del titolo autorizzativo del cessionario al fine di garantire la tracciabilità e poter dimostrare la legittimità delle operazioni.

NOTA: non è necessario che il cedente sia titolare di licenza di porto d'armi o di n.o. all'acquisto, l'unico per cui è richiesta l'autorizzazione è il cessionario. Quando si tratta di armi da sparo antiche o armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 è sufficiente che il cessionario sia titolare di licenza di collezione per armi antiche.

Artt. 31 e 35 T.U.L.P.S.

Art. 58 Reg. T.U.L.P.S.

Art. 11 D.M. 14 aprile 1982

 

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Posso prestare le mie armi ad un amico o a un parente?

Le armi da caccia o sportive possono essere date in comodato a terzi, purché possiedano i titoli autorizzativi all'acquisto di armi (nulla osta o porto d'armi). E' consigliabile, ma non obbligatorio, che il comodato sia definito con scrittura privata (vedi il modello consigliato) di modo da poter dimostrare prontamente la provenienza lecita delle armi in caso di controllo.

Quando il comodato supera la durata di 72 ore il comodatario deve denunciare all'Autorità di PS di detenere le armi in oggetto.

Per la locazione si osservano le stesse regole e prescrizioni.

Per le armi antiche o bianche non si rinvengono specifici divieti.

NOTA: il prestito di armi a caccia o al poligono non rientra nel concetto di comodato, purché il proprietario sia presente e possa esercitare continuativamente il controllo sulle armi prestate.

Art. 22 L. 18 aprile 1975, n. 110

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