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Come si acquista un'arma da fuoco?L'acquisto di armi da fuoco (così come ogni altra arma propria detenibile dai cittadini) è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Le armi possono quindi essere acquistate da titolari di licenza di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto di armi e/o munizioni rilasciato dal Questore. Le armi di cat. A6 ed A7 richiedono che l'acquirente, oltre ad essere titolare di porto d'armi o nulla osta, sia anche un tiratore sportivo o sia titolare di una specifica licenza di collezione (differente dalla licenza di collezione per armi comuni da sparo). Art. 35 T.U.L.P.S.
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Posso acquistare un'arma da un privato?Il titolare di porto d'armi o nulla osta del Questore può acquistare armi e munizioni da privati. E' consigliabile (per quanto non obbligatorio) redigere una scrittura privata di cessione in doppio originale con i dati di cedente e cessionario, da allegare alla denuncia di cessione, e conservare una copia della denuncia di detenzione del cedente al fine di garantire la tracciabilità e poter dimostrare la legittimità delle operazioni. I titolari di licenza di collezione per armi antiche possono acquistare armi da sparo antiche ed armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 anche se sprovvisti di porto d'armi o nulla osta del Questore. Artt. 31 e 35 T.U.L.P.S. Art. 58 Reg. T.U.L.P.S. Art. 11 D.M. 14 aprile 1982
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Posso acquistare un'arma su internet o per posta?Di norma non è consentito l'acquisto di armi per corrispondenza (quindi anche su internet), a meno che l'acquirente non la faccia spedire da un'armeria ad un'altra armeria in cui potrà ritirarla. Nel caso di armi acquistate all'estero con licenza di importazione o accordo preventivo, le armi si considerano comunque inviate per corrispondenza e possono essere spedite direttamente all'acquirente. Art. 17 L. 18 aprile 1975, n. 110
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Come si ottiene il porto d'armi?La licenza di porto d'armi deve essere richiesta al Prefetto o al Questore di residenza o domicilio, anche tramite gli sportelli periferici (Commissariati di P.S. o Comandi CC). Nello specifico il Prefetto rilascia il porto di pistola mentre il Questore rilascia il porto di fucile, che sia per uso di caccia, per l'esercizio del tiro a volo (anche detto "sportivo") o per difesa personale. La richiesta è in bollo (16 euro) e deve essere accompagnata da fototessera, certificato di idoneità al maneggio delle armi, certificazione medica rilasciata dalla ASL o da un ufficiale medico e ricevuta di versamento del costo del libretto. A seconda della specifica licenza possono essere richiesti ulteriori documenti o versamenti. Art. 42 T.U.L.P.S.
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Chi può richiedere il porto d'armi per difesa personale?Il porto d'armi per difesa personale può essere richiesto esclusivamente da chi, per la propria condizione personale (ad es. professione, esposizione mediatica o politica) possa dimostrare di avere bisogno di girare armato. Negli ultimi anni i criteri per il rilascio del porto d'armi per difesa personale sono diventati molto restrittivi, motivo per cui attualmente ve ne sono ormai solo 16mila in corso di validità . Una specifica licenza di porto d'armi per difesa personale viene rilasciata alle guardie particolari giurate (GPG). Artt. 42 e 138 T.U.L.P.S.
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Col porto d'armi sportivo posso girare armato?La licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo non consente il porto delle armi, ma esclusivamente il loro trasporto senza limiti di luogo o orario. Solo le licenze per difesa personale o per uso venatorio consentono di portare l'arma oggetto di licenza. Art. 42 T.U.L.P.S. L. 18 giugno 1969, n. 323
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Che differenza c'è tra porto e trasporto?Il porto consiste nell'avere la disponibilità immediata dell'arma, mentre il trasporto consiste nel mero trasferimento dell'arma e delle munizioni come oggetti inerti (ad es. in un contenitore chiuso, scarica e con munizioni imballate a parte). NOTA: si considera porto anche quello dell'arma scarica (se ad esempio in fondina o in un borsello o marsupio o comunque facilmente raggiungibile), in quanto può comunque essere usata per minacciare o intimidire. Inoltre sarebbe troppo facile liberarsi delle munizioni e sostenere che l'arma era solo trasportata.
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Col porto di fucile posso acquistare e fare sport con pistole?Tutte le licenze di porto d'armi consentono l'acquisto ed il trasporto di tutte le tipologie di armi proprie detenibili dai privati, incluse le armi comuni da sparo (sia lunghe che corte) e le armi antiche. Nei poligoni e sui campi di tiro, purché non siano aperti al pubblico, chiunque può portare armi di ogni tipologia anche senza specifica licenza, per cui il titolare di porto di fucile può tranquillamente usare armi corte. Art. 35 T.U.L.P.S. Artt. 4 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895 L. 18 giugno 1969, n. 323 Circ. Min. Int. 14 febbraio 1998
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Quali tipologie di armi e munizioni si possono detenere?I privati possono detenere tutte le armi proprie e le munizioni ad esclusione di quelle da guerra o tipo guerra. Tra quelle consentite vi sono le armi comuni da sparo, le armi antiche e le armi bianche. Le munizioni consentite sono invece quelle per armi comuni e/o antiche, in particolare quelle per fucili e spingarde a canna liscia (anche se non utilizzabili a caccia) e quelle per fucile a canna rigata di calibro non superiore a 12,7mm, purché non assemblate con palle perforanti, incendiarie, traccianti, incendiarie o ad espansione. Sono assimilate alle armi tipo guerra anche le armi da fuoco camuffate (penne-pistola, bastone-fucile et cetera...). Le armi di cat. A6, A7 ed A8 acquistate dopo il 13 giugno 2017 richiedono che il possessore sia un tiratore sportivo o che sia titolare di specifica licenza di collezione. Artt. 2 e 10 L. 18 aprile 1975, n. 110 Artt. 1 e 2 L. 9 luglio 1990, n. 185 Art. 12 D.Lgs 10 agosto 2018, n. 104
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Come si presenta la denuncia di armi e/o munizioni?Le armi,le munizioni e le sostanze esplodenti per le quali è previsto vanno denunciati alla Questura, anche tramite gli sportelli periferici. La denuncia deve essere presentata entro 72 ore dall'acquisizione della disponibilità materiale delle armi o degli esplodenti, è esente da bollo e deve indicare le generalità del detentore ed il luogo in cui le armi sono detenute, con indicazione precisa delle caratteristiche delle armi (produttore, modello, calibro, matricola...). Si presenta in doppia copia, di cui una deve essere rilasciata immediatamente per ricevuta dall'ufficio a cui viene presentata. Nella denuncia di armi devono essere ri-elencate tutte le armi già detenute dal denunciante, anche se detenute in luoghi diversi. La denuncia delle armi può essere inviata anche via PEC e non richiede una successiva presentazione in formato cartaceo (al posto del timbro di ricevuta fanno fede le ricevute elettroniche, con data ed ora esatti di invio). NOTA: è illegittimo e vessatorio rifiutarsi di accettare denunce redatte dal denunciante per imporre di presentare denuncia solo se compilata dall'ufficio che la deve ricevere, così come imporre di riconsegnare le vecchie denunce per rilasciarne una "aggiornata" o non rilasciare immediatamente ricevuta. Queste purtroppo diffuse consuetudini illegali possono essere molto rischiose per il denunciante in caso di errori commessi dall'ufficio che compila o sostituisce la denuncia, in quanto la responsabilità di quanto scritto è sempre ed esclusivamente del denunciante così come la mancanza, anche temporanea, della ricevuta può essere causa di gravissimi problemi. Art. 38 T.U.L.P.S. Artt. 15 e 58 Reg. T.U.L.P.S.
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Se mi trasferisco o se trasferisco le armi devo fare nuovamente la denuncia?Le armi e le munizioni devono essere sempre denunciate presso la Questura competente per il territorio in cui sono detenute, quindi ogni volta che le armi vengono detenute in luoghi diversi da quelli in cui sono denunciate occorre presentare una nuova denuncia. Comunicare il trasferimento della residenza non implica che anche le armi siano state trasferite. Se la detenzione delle armi e/o delle munizioni in un luogo diverso non supera le 72 ore non è necessario denunciarne lo spostamento La Cassazione ha chiarito che la detenzione di munizioni per un tempo inferiore alle 72 ore non deve essere denunciata. Art. 38 T.U.L.P.S.
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Devo denunciare i caricatori?I caricatori per armi comuni da sparo devono essere denunciati solo se di capacità superiore a dieci colpi (per arma lunga) o a venti colpi (per arma corta). NOTA: Le lastrine di caricamento, che non sono propriamente caricatori, ed i serbatoi fissi non si considerano da denunciare. Art. 38 T.U.L.P.S. Art. 697 C.P. Art. 2 L. 18 aprile 1975, n. 110
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Quante armi e munizioni si possono detenere?Ogni cittadino può detenere complessivamente: tre armi comuni da sparo, dodici armi comuni da sparo riconosciute "sportive", illimitate armi comuni da sparo da caccia e otto armi antiche. Non vi è limite per le altre armi proprie. Possono tenersi in deposito senza licenza fino a 200 munizioni cariche per armi corte e 1500 munizioni cariche per fucile da caccia o 5kg di polveri di I categoria. Non vi è limite per le componenti di munizioni diverse dalle polveri, compresi gli inneschi ed i bossoli innescati. Le munizioni spezzate per fucile da caccia possono essere detenute senza denuncia nel limite di 1000 da chi già detenga legalmente armi, ma sono comunque conteggiate tra le 1500 munizioni per fucile da caccia. La polvere contenuta nelle munizioni per fucile e le polveri di I categoria non possono superare complessivamente i 5kg. NOTA: stando alla lettera della legge non si capisce se per le munizioni per fucile non da caccia (ad es. cal. 8 e 10 oppure cal. .22 Long Rifle o 5,45mmx39) occorra la licenza di deposito rilasciata dal Prefetto; per convenzione si accomunano alle munizioni per armi corte, ma è prassi senza dubbio errata. Art. 50 T.U.L.P.S. Art. 97 Reg. T.U.L.P.S. Artt. 10 e 26 L. 18 aprile 1975, n. 110
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Devo denunciare le munizioni che sparo?Poiché non si denuncia l'acquisto ma la detenzione, la denuncia delle munizioni è obbligatoria solo per quelle effettivamente detenute al momento in cui la denuncia viene presentata. Per questo motivo le munizioni acquistate (o caricate) e sparate entro 72 ore non sono soggette all'obbligo di denuncia. In ogni caso rimangono validi i limiti al deposito senza licenza ed al trasporto di munizioni. Allo stesso modo vi è l'obbligo di denunciare il consumo delle munizioni già denunciate e successivamente consumate. NOTA: denunciare la detenzione di munizioni già consumate al momento della denuncia (quindi non più detenute) può essere considerato un illecito amministrativo e penale. Art. 38 T.U.L.P.S.
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Come devo detenere le mie armi e munizioni?La legge non impone misure di sicurezza precise, si richiama genericamente alla diligente custodia. I Questori possono imporre misure di sicurezza particolari ai collezionisti (armadi blindati, allarmi, protezioni passive). La giurisprudenza costante ha chiarito che il detentore non collezionista non ha l'obbligo di armadio blindato o cassaforte né altri particolari, purché sia prevenuto in generale il furto o l'impossessamento da parte di minori, incapaci, imperiti e tossicodipendenti. Artt. 20 e 20-bis L. 18 aprile 1975, n. 110
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Posso detenere le mie armi in posti diversi dalla mia residenza/domicilio?Le armi e le munizioni possono essere detenute ovunque, purché siano denunciate all'Autorità di PS e il luogo in cui sono detenute offra adeguate garanzie di sicurezza contro il furto e contro l'impossessamento di minori, incapaci, imperiti e tossicodipendenti. Art. 38 T.U.L.P.S. Artt. 20 e 20-bis L. 18 aprile 1975, n. 110
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I coltelli e i pugnali sono armi?I coltelli ed i pugnali sono oggetti distinti trattati diversamente dalla legge. I coltelli infatti, caratterizzati da un solo filo, sono assimilati agli strumenti (come le roncole, le asce, i falcetti) e possono essere portati solo con giustificato motivo; i pugnali al contrario, essendo caratterizzati dal due fili, sono considerati armi proprie e, non esistendo una specifica licenza di porto, non ne è mai consentito il porto. Da ciò consegue che, mentre i coltelli e gli strumenti non sono da denunciarsi e possono essere acquistati liberamente, i pugnali si possono acquistare solo con licenza e vanno denunciati come le altre armi proprie non da sparo (spade, baionette, mazze ferrate, manganelli et cetera...) NOTA: a differenza delle armi comuni da sparo, per cui il porto è vietato solo in luogo pubblico o aperto al pubblico, il porto delle altre armi proprie è vietato più genericamente al di fuori dell'abitazione e delle sue appartenenze. art. 30 T.U.L.P.S. art. 699 C.P. artt. 45 e 80 Reg. T.U.L.P.S. art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110
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Posso portare un coltello per difesa personale?Pur non essendo esplicitamente scritto nella legge, la difesa personale non è mai considerata un motivo valido al fine di giustificare il porto di coltelli. Ciò è comprensibile, poiché nei (rarissimi) casi in cui la necessità di difendersi viene ritenuta sussistente lo Stato consente direttamente il porto della pistola. Art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110
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Posso portare un manganello o uno storditore elettrico per difesa personale?I manganelli e gli storditori elettrici sono considerati in tutto e per tutto armi proprie, come anche i tirapugni (o noccoliere) ed i coltelli a scatto, essendo destinati primariamente all'offesa della persona. Di conseguenza anch'essi vanno acquistati con titolo autorizzativo, devono essere denunciati e non possono mai essere portati fuori dall'abitazione. art. 30 T.U.L.P.S. art. 699 C.P. artt. 45 e 80 Reg. T.U.L.P.S. art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110
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