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Presenta la domanda di adesione

(persone fisiche)

 

Per inviare la domanda di adesione come associato ad UNARMI basta compilare ed inviare l'apposito modulo. E' necessario allegare una scansione o una fotografia leggibile di un documento di identità in corso di validità, il porto d'armi è documento preferenziale ai fini dell'ammissione.

 

La domanda sarà esaminata dal Consiglio Direttivo, motivo per cui per ottenere una risposta in merito all'accoglimento potrebbero essere necessari diversi giorni ed in alcuni casi anche qualche settimana.

 

Una volta ricevuta la domanda verrà inviata un'e-mail  contenente tutte le informazioni per il versamento della prima quota associativa annuale, che anche per l'anno 2022 rimane fissata in 20,00 euro.

La prima quota associativa ha validità fino al 31/12 dell'anno in cui la domanda è stata presentata, ad eccezione per coloro che hanno presentato la domanda nell'ultimo quadrimestre dell'anno e per i quali la validità è estesa al 31/12 dell'anno successivo.

 

IMPORTANTE: chi è già associato non deve presentare nuovamente la domanda per rinnovare l'iscrizione, è sufficiente il versamento regolare delle quote associative annuali! (vedere approfondimento)

 

Compilando ed inviando il modulo in questa pagina si dichiara di aver letto, compreso ed accettato lo Statuto ed il Regolamento di UNARMI, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con lo status di associato e di autorizzare UNARMI al trattamento dei dati personali e sensibili .

 

Estratto dallo Statuto UNARMI:

 

Articolo 22
(Associati)


1. Possono aderire come associati dell'Unione degli Armigeri Italiani, secondo criteri non discriminatori e coerenti con gli scopi e le finalità di promozione sociale, culturale e sportiva dell'Associazione, tutte le persone fisiche, gli Enti del Terzo Settore e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che ne facciano domanda per iscritto e che dichiarino di conoscere, condividere ed impegnarsi ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento e sempre che non risultino incompatibili secondo quanto all'articolo 28.
2. L'adesione come associato è incondizionata, intrasmissibile e senza termine, fatta salva la possibilità di recedere secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
3. Alla domanda presentata da persona fisica deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Qualora l'aspirante associato non sia titolare di licenza di porto d'armi, o comunque non ne alleghi copia alla domanda, deve dichiarare sotto la sua responsabilità di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 43 T.U.L.P.S. ovvero di essere stato riabilitato.
4. Nella domanda di adesione l'aspirante associato deve indicare le sue generalità, il suo indirizzo di residenza o di domicilio, gli estremi del documento di identità allegato, nonché i suoi recapiti ed in particolare un indirizzo postale, un numero di telefono cellulare e, possibilmente, un indirizzo di posta elettronica ordinaria (e-mail) ed uno di posta elettronica certificata (PEC) e deve dichiarare di aver letto, compreso ed accettato pienamente il presente Statuto ed il Regolamento e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità. Deve inoltre essere autorizzato esplicitamente il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi della normativa vigente. Alla domanda può essere allegato, per fini statistici ed organizzativi interni all'Associazione, un questionario la cui compilazione è facoltativa. (omissis)
5. (omissis)
6. La domanda presentata dall'aspirante associato che non abbia compiuto gli anni 18 deve essere sottoscritta per accettazione da almeno un genitore o da chi eserciti la potestà genitoriale, del cui documento di identità deve essere allegata copia in aggiunta a quello dell'aspirante. Non può essere accettata la domanda sottoscritta dal genitore per conto del figlio o da chi non abbia compiuto gli anni 14 al momento della presentazione della stessa.
7. (omissis)
8. (omissis)
9. Gli associati possono recedere mediante comunicazione sottoscritta e inviata alla sede legale dell'Associazione; il recesso si intende effettivo dal giorno dell'avvenuto recapito della comunicazione.
10. (omissis)

 

Articolo 23
(Diritti e doveri degli associati)


1. Gli associati all'Unione degli Armigeri Italiani hanno il diritto di:

a) eleggere gli Organi collegiali e candidarsi per essere eletti negli stessi, alle condizioni stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento;
b) essere informati sulle attività dell'Associazione e su qualsiasi modifica al presente Statuto o al Regolamento;
c) promuovere in seno all'Associazione iniziative finalizzate al perseguimento degli scopi e delle finalità sociali, conformemente a quanto previsto agli Articoli 3 e 4 e secondo le condizioni e le procedure stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento;
d) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee degli associati e prendere visione dei verbali delle adunanze degli Organi, dei libri sociali, dei rendiconti e dei bilanci nonché dei documenti relativi alle attività sociali, fatto salvo quanto disposto all'articolo 61;
e) partecipare ed esprimere il proprio voto in Assemblea, alle condizioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Altresì gli associati hanno il dovere di:

a) conoscere e rispettare il presente Statuto ed il Regolamento;
b) mantenere una condotta morale irreprensibile, a tutela dell'immagine dell'Associazione e dei cittadini che detengono legalmente armi;
c) contribuire alle attività dell'Associazione mediante il versamento della quota annuale, fatto salvo quanto specificamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento, ovvero in alternativa prestare la propria opera in favore dell'Associazione come volontari o collaboratori.

Articolo 28
(Incompatibilità ed espulsione)

 

1. Non può essere accolta la domanda di adesione all'Associazione di chi sia ritenuto incompatibile con la qualità di associato all'Unione degli Armigeri Italiani, ed in particolare:

a) di chi si trovi nelle condizioni ostative al rilascio di una licenza di porto d'armi a norma dell'art. 43 del T.U.L.P.S., sempre che non sia stato riabilitato;
b) di chi abbia militato in associazioni o partiti politici palesemente ostili al possesso legale di armi o in generale con scopi e finalità incompatibili con quelli dell'Associazione, ovvero ne abbia in qualsiasi modo promosso o agevolato l'operato o abbia comunque in qualsiasi modo contrastato le attività dell'Associazione;
c) di chi abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni in qualsiasi modo contraddittorie rispetto agli scopi ed alle finalità dell'Associazione;
d) di chi abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni o assunto atteggiamenti o compiuto atti tali da ledere l'immagine dell'Associazione o dei detentori legali di armi in generale;
e) di chi abbia rilasciato dichiarazioni mendaci ai fini dell'ammissione come associato o dell'attribuzione di qualsiasi incarico;

2. Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza e l'espulsione dell'associato che sia venuto a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità (omissis)
3.-8. (omissis)

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